Elenco Articoli
La FAQ 70 dell'ENEA chiarisce le condizioni da rispettare per non perdere il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali del 55%.
L'art.2 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44), al Comma 1, Titolo 1, recita: "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
Pertanto per non perdere il diritto alle detrazioni fiscali è necessario rispettare i punti a), b) e c) ed inviare la documentazione all'ENEA entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di fine lavori.
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il numero verde 848 800.444 per avere informazioni precise sulle sanzioni previste in caso di ritardo nell'invio della comunicazione.
Con la Circolare 38/E del 28 settembre 2012, l'AdE ha fornito una diversa interpretazione circa il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello Unico - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso.
“A fronte della diversa interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l’Enea ha richiesto parere formale all’Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n°38/E, che costituisce ora anche la posizione Enea al riguardo. Pertanto – si legge nella nuova Faq 70 - degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa ad Enea, ora sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni 'utili' è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. E per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad Enea (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013”.
Altra importante scadenza è stata quella del 2 aprile scorso: termine ultimo per la trasmissione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute lo scorso anno, riferita a lavori avviati nel 2012 e proseguiti nel 2013.