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Ecobonus 50%

L’agevolazione fiscale del 50% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.


 
Beneficiari Ecobonus 50%

BENEFICIARI

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
    • i titolari di un diritto reale sull'immobile
    • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
    • gli inquilini
    • chi detiene l'immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

INTERVENTI AMMESSI

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.

  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc...).
Interventi ammessi all'Ecobonus 50%
Requisiti Ecobonus 50%

REQUISITI

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante
Limiti di trasmittanza termica dei serramenti per accedere all'Ecobonus 50%

LIMITI DI SPESA

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

Limiti di spesa Ecobonus 50%
Benefici fiscali per le imprese Ecobonus 50%

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

SOCIETA' DI CAPITALE (S.p.A o S.R.L.)
Deducibilità del costo: avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l'immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all'anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione).
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
  • IRES 10.000 X 24% = 2.400€
  • IRAP 10.000 X 3,9% = 390€

Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€

Il risparmio totale sarà: 2.400€ + 390€ + 5.000€ = 7.790€ ovvero il 77,9% dell'investimento effettuato

SOCIETA' DI PERSONE (snc, sas, libero professionista)

Deducibilità del costo: anche in questo caso, avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l'immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all'anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione)
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
  • IRAP 10.000€ X 3,9% = 390€

Il reddito conseguito viene imputato per trasparenza sui soci, i quali sono tassati con le loro aliquote marginali e possono così ottenere un risparmio di imposta variabile a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza, con una forbice compresa tra il 23% ed il 43% (più le addizionali variabili)

  • 1° ipotesi: IRPEF 10.000 X 23% = 2.300€
  • 2° ipotesi: IRPEF 10.000 X 43% = 4.300€

Detrazione fiscale 50%: Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€

Il risparmio totale sarà:

  • 1° ipotesi: 390€ + 2.300€ + 5.000€ = 7.690€ ovvero il 76,9% dell'investimento effettuato
  • 2° ipotesi: 390€ + 4.300€ + 5.000€ = 9.690€ ovvero il 96,9% dell'investimento effettuato

IVA AGEVOLATA

l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.  

Iva agevolata Bonus Ristrutturazioni 50%
Iter e documenti per l'Ecobonus 50%

ITER E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 7 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html).
La “scheda descrittiva”
  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;

  • in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE

di tipo tecnico:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;

  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
    •  all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;

    • in un’autocertificazione del produttore;

    • nell’asseverazione;

  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare

di tipo amministrativo:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
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