fotolia_2708954_2L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di Uncsaal sui limiti di trasmittanza per i serramenti in vigore dal 2010: il 1° gennaio 2010 scattano i nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti, ai fini dell’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

Per usufruire del beneficio fiscale sulla sostituzione delle finestre (vetro e telaio) sarà quindi necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. Il decreto ministeriale definisce i valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico attua il comma 24, lettera a), della Finanziaria 2008, la quale prevede che, per l’attuazione della detrazione del 55% anche negli anni 2008-2010, il Ministro dello sviluppo economico fissi i nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della Finanziaria 2007) e i valori di trasmittanza termica (ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1).

Per la definizione dei nuovi valori - si legge nel decreto – si deve far riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal Dlgs 192/2005, e successive modificazioni; tuttavia gli incentivi previsti dall’art. 1, comma 20, dalla Finanziaria 2008 sono riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori previsti dal Dlgs 192/2005.

- Valori limite fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale

Per usufruire della detrazione del 55%, fino al 31 dicembre 2009 il nuovo decreto impone il rispetto dei valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissa a partire dal 1° gennaio 2010.
Dal 1° gennaio 2010 sono fissati valori ancora più bassi.

Ricordiamo che la Finanziaria 2007, comma 344, concedeva l’agevolazione fiscale a condizione che l’intervento conseguisse un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, del Dlgs 192/2005.

- Valori limite di trasmittanza termica

Anche in questo caso, per usufruire della detrazione del 55%, fino al 31 dicembre 2009 occorre rispettare i valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissa a partire dal 1° gennaio 2010.
Dal 1° gennaio 2010 sono fissati valori ancora più bassi.

Ricordiamo che la Finanziaria 2007, comma 345, subordinava la detrazione fiscale al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica della Tabella 3 allegata alla stessa Finanziaria. Tale Tabella, errata in quanto invertiva i valori di coperture e pavimenti, è stata corretta solo con la Finanziaria 2008, ed è ormai superata da quella riportata nel nuovo DM 11 marzo 2008.

- Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

L’art. 1, comma 2, del DM 11 marzo 2008, prevede che, se l’intervento di riqualificazione energetica di cui all’art 1, comma 344, della Finanziaria 2007, include la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, tali generatori devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo Dlgs 152/2006, e successive modifiche e integrazioni.

- Metodologie di calcolo

Per le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, occorre far riferimento a quanto previsto dall'allegato I del Dlgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di cui all'art. 1, comma 344, della Finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

I nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.

Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori.

Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori, come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.