Mancano pochi mesi all’inseverimento dei coefficienti di trasmittanza termica dei componenti finestrati previsto dai decreti sull’efficienza energetica in edilizia, il dlgs 192/2005 modificato dal dlgs 311. E' bene prepararsi in tempo ai prossimi cambiamenti soprattutto per i molti operatori che già pensano ai lavori da consegnare o eseguire nel 2010.
Infatti con il 1° gennaio 2010 la trasmittanza termica U delle “chiusure trasparenti comprensive di infissi” scende di circa il 10% e anche di più secondo quanto previsto dalla tabella 4a dell’Allegato C del dlgs 192, modificato dal Dlgs 311.
Immutati al momento i valori di trasmittanza termica dei vetri che cambieranno solo con il 1° gennaio 2011 scendendo ulteriormente. L'ultima variazione per i valori di trasmittanza termica dei vetri è avvenuta il 1° gennaio 2008 quando di fatto sono stati resi obbligatori in quasi tutto il territorio nazionale i vetri isolanti a prestazioni termiche rinforzate (basso emissivi). Ricordiamo che sono da rispettare contemporaneamente entrambi i coefficienti per serramenti e vetri.
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Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi espressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 |
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Zona |
Dall'1 gennaio 2006 |
Dall'1 gennaio 2008 |
Dall'1 gennaio 2010 |
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A |
5,5 |
5.0 |
4.6 |
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B |
4.0 |
3.6 |
3.0 |
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C |
3.3 |
3.0 |
2.6 |
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D |
3.1 |
2.8 |
2.4 |
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E |
2.8 |
2.5 |
2.2 |
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F |
2.4 |
2.2 |
2.0 |
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Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U dei vetri espressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 |
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Zona |
Dall'1 gennaio 2006 |
Dall'1 gennaio 2008 |
Dall'1 gennaio 2011 |
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A |
5,0 |
4.5 |
3.7 |
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B |
4.0 |
3.4 |
2.7 |
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C |
3.0 |
2.3 |
2.1 |
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D |
2.6 |
2.1 |
1.9 |
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E |
2.4 |
1.9 |
1.7 |
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F |
2.3 |
1.7 |
1.3 |
A chiarire per bene che cosa siano le “chiusure trasparenti comprensive di infissi” ci ha pensato per fortuna il recentissimo DPR 59/2009, attuativo del dlgs 192, che entra in vigore il 25 luglio 2009. Infatti il DPR 59/09 precisa al comma c) dell'art. 4 che "il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo".
Quindi finestre, vetrine, porte, apribili e non, trasparenti e/o opache devono rispettare le tabella 4a e 4b del dlgs.192 così come modificato dal dlgs. 311. Tra le chiusure trasparenti includiamo anche portoni di ingresso e porte basculanti.