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Ritenuta con imponibile dubbio

fisco_leggi4Sono ancora molti i dubbi da risolvere sulla ritenuta del 10% sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico.

 

 

 

Il nuovo adempimento previsto dall'articolo 25, decreto legge n. 78/2010 in corso di conversione in legge, è in vigore dal 1° luglio scorso, in quanto il provvedimento attuativo è stato pubblicato in extremis, il 30 giugno 2010, nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate e il codice tributo "1039" (unico sia ai fini Irpef che Ires) è stato istituito con la Risoluzione 30 giugno 2010, n. 65/E. Manca, però, la circolare dell'Agenzia delle Entrate che deve fornire alcuni indispensabili chiarimenti.

Soggetti obbligati
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'istituto bancario o postale che effettua la ritenuta (obbligato, quindi, ad effettuare tutti gli adempimenti conseguenti, riepilogati nello schema in pagina), non è quello del soggetto che effettua il bonifico (beneficiario della detrazione fiscale), ma quello di chi riceve il pagamento.

Per usufruire delle detrazioni del 36% o del 55% è necessario effettuare il pagamento delle spese sostenute solo tramite bonifico, il quale deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate dalla banca/posta ordinante, nel rispetto della procedura interbancaria denominata "Trasferimento informazioni fiscali" (TR.I.F.).

La specificità di questi bonifici, però, è conosciuta solo dalla banca ordinante e non da quella di accredito della transazione. L'Abi sta pertanto predisponendo una circolare che, tra l'altro, prevede l'introduzione di una causale ai bonifici interessati alla ritenuta d'acconto, la quale potrà essere riconosciuta dall'istituto di accredito del pagamento (si veda Il Sole 24 Ore del 20 luglio 2010).

Non dovrebbero essere soggetti alla nuova ritenuta d'acconto del 10% i pagamenti effettuati da imprese per beneficiare della detrazione del 55% in quanto, in questi casi, non è obbligatorio effettuare il bonifico per usufruire della detrazione.

Beneficiario del bonifico
Sui bonifici relativi alle detrazioni Irpef del 36% o del 55% la ritenuta d'acconto del 10% va sempre applicata, a prescindere dal regime contabile del beneficiario del bonifico, il quale, peraltro, non è conosciuto dall'istituto bancario o postale. Particolare è il caso di chi ha optato per il regime delle nuove iniziative (articolo 13, legge n. 388/2000), che, fino ad ora, non prevede l'applicazione di ritenute d'acconto, neanche se si tratta, ad esempio, di professionisti o agenti.

Operazioni
Da quanto si comprende, la ritenuta scatta sia sui pagamenti relativi alle prestazione di servizi, sia su quelli per le cessioni di beni (ad esempio, fornitura con posa in opera). Se l'applicazione di una ritenuta nell'ambito del regime d'impresa è già di per sé una rarità (agenti e prestazioni condominiali a parte), la sua previsione nell'ambito delle cessioni di beni costituisce pressoché un unicum nel nostro ordinamento.

Base imponibile
I dubbi maggiori, però, si hanno sulla base imponibile di applicazione del 10 per cento. A meno di ipotizzare un notevole incremento delle informazioni trasmesse con i bonifici (impossibile con gli attuali standard interbancari), l'istituto che riceve il pagamento non conosce come è strutturata la fattura che il committente sta pagando, per cui non può che operare la ritenuta sull'importo ricevuto.

Quest'ultimo, tuttavia, incorpora l'Iva (a una aliquota che l'istituto ignora) e magari anche delle spese anticipate in nome e per conto del committente. La ritenuta, quindi, finisce per calcolarsi su importi ben distanti (e maggiori) rispetto a quelli su cui è applicata abitualmente, con effetti piuttosto anomali.

Si verifica un fenomeno inverso, invece, se la prestazione pagata è già stata assoggettata a un altro tipo di ritenuta, come accade, ad esempio, quando chi effettua il pagamento della spesa agevolata è un condominio o quando un professionista fattura prestazioni detraibili al 36% nei confronti di una ditta individuale o di una società di persone.

In questi casi, infatti, l'importo pagato è già al netto della ritenuta operata dal committente, e quindi, oltre a verificarsi l'anomalia della doppia ritenuta che incide sulla liquidità del beneficiario, si hanno due ritenute applicate su basi differenti.
La norma, infine, non prevede l'obbligo di indicare la ritenuta del 10% in fattura, anche perché, come si è visto, il soggetto che opera la ritenuta non entra in possesso del documento.

La cronologia degli obblighi

1.
Devono effettuare i pagamenti solo tramite bonifico i privati e i lavoratori autonomi che vogliono usufruire della detrazione Irpef del 55% sul risparmio energetico o i privati (oltre che le ditte individuali o le società di persone, a determinate condizioni) che vogliono detrarre dall'Irpef il 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
2.
Dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa che accreditano sul conto dei beneficiari i suddetti bonifici devono trattenere una ritenuta d'acconto Irpef/Ires del 10%.
3.
Entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, la ritenuta va versata dall'istituto con il modello F24, utilizzando il codice tributo "1039".
4.
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del pagamento, l'istituto deve certificare al beneficiario, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.
5.
Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, il modello 770, l'istituto deve indicare i dati relativi al beneficiario, nonché le somme accreditate e le ritenute d'acconto effettuate. Il termine è il 31 luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione della ritenuta.

 

Fonte: IlSole24Ore


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