Ecco alcuni chiarimenti riguardanti i limiti temporali della proroga della detrazione del 55% e delle modifiche dell'aliquota, relativa agli interventi per l'efficienza energetica degli edifici.
La detrazione del 55% è stata prorogata di un anno dall'articolo 4, comma 4, del DL 201/2011. Di conseguenza, si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (per le persone fisiche vale il principio di cassa e quindi fa fede la data del bonifico).
La proroga non incide su altri aspetti della detrazione, come i tetti di spesa o la divisione in dieci rate annuali. Tuttavia, un emendamento inserito in sede di conversione estende il bonus previsto per le caldaie (detrazione massima di 30.000 euro) alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Dal primo gennaio 2013, inoltre, il DL 201 prevede che gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" possano beneficiare della detrazione del 36%.
Nel disegno della manovra Monti, dunque, è prevista una "staffetta" tra i due bonus in relazione alle opere per il risparmio energetico (nel 2011 gli interventi finalizzati all'efficienza energetica che non avevano i requisiti per rientrare nel 55% potevano comunque avere il 36 %).
Fonte: IlSole24Ore