Con 495 voti favorevoli e 88 contrari, passa la fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Nella legge di conversione viene confermata la strutturalità della detrazione del 36% che a decorrere dal 2013, sarà condizionata al reddito percepito dal contribuente, come indicato dal nuovo articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tiur - Dpr 917/1986).
BENEFICIARI
In sintesi, il nuovo testo dispone che le spese detraibili sono quelle "sostenute dai contribuenti che possiedono e detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi", precisazione che non era presente nell'articolo 1 della vecchia legge 449/1997.
ICI e RITENUTA BONIFICI
La nuova norma, inoltre, non fa più riferimento alle ricevute di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), escludendo la necessità di dimostrare il relativo versamento, in aggiunta alle semplificazioni già introdotte dalle manovre precedenti.
Confermata anche la ritenuta del 4% (e non più del 10%), applicata da banche e uffici postali sui bonifici relativi alle spese, detraibili a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
INTERVENTI AMMESSI
Per quanto riguarda gli interventi ammessi, la Manovra non solo ha fatto salvo tutti gli interventi che fino ad oggi hanno goduto dell'agevolazione, ma ne ha anche introdotti di nuovi. Tra questi gli interventi antisismici e di bonifica dell'amianto, gli immobili danneggiati a seguito di disastri naturali, purché sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale anche prima del 1°gennaio 2012.
Infine, tra gli interventi rientrano anche le spese destinate agli interventi sul risparmio energetico, ma dal 2013.
55% ASSORBITA DAL 36%
Soprattutto quest'ultima indicazione è un chiaro riferimento a quelle spese che attualmente rientrano nella detrazione del 55%, prorogata dal legislatore fino al 31 dicembre 2012, le quali dopo la sua cessazione saranno assorbite proprio dal 36%.
Nel frattempo la detrazione del 55% è stata estesa anche alla sostituzione degli scaldacqua per la produzione di ACS secondo il comma 347.
TETTO DI SPESA
Confermato il tetto di spesa di 48.000 euro per una detrazione massima annua di 1.728 euro, anche se dal 2013 verrà legata al reddito Isee.
Tra le differenze con il passato ci sarà invece una differente detraibilità per i lavori in condominio. Verrebbero contemplate tuttle opere inserite all'art. 1117 del codice Civile, inizialmente escluse dal decreto Salva Italia: portineria, locale caldaia, tubature, ascensori e impianti, qualora non siano però ricompresi nell'ambito dei lavori di risparmio energetico.
Scompare invece dal testo ogni cenno alla possibilità per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di detrarre le spese in 5 rate annuali e per quelli di 80 anni o più di optare per 3 rate (era stata introdotta dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 289/2002).
SCONTO 25% PER IMMOBILI RISANATI
Infine, il legislatore ha previsto che se l'acquisto di un immobile soggetto a lavori di restauro e risanamento conservativo avviene entro sei mesi dalla data di fine lavori, rimane confermata la detrazione del 25% del prezzo pagato.
Fonte: Casa&Clima