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L’energia prodotta da fonti rinnovabili è soggetta all’IVA

normative8La tariffa fissa omnicomprensiva riconosciuta ai produttori di energia da fonti rinnovabili è soggetta a IVA se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale, agricola o di lavoro autonomo; non assume rilevanza ai fini dell’IVA, invece, se è corrisposta ai titolari di impianti posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente e destinati a soddisfare bisogni personali.

 

 

 

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 88/E del 25 agosto 2010, in risposta ad un quesito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il soggetto attuatore per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili. Il GSE è l’ente che provvede al ritiro dell’energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all’articolo 2, comma 145, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e del DM 18 dicembre 2008.

La tariffa omnicomprensiva rientra tra i “meccanismi incentivanti” ed è corrisposta ai produttori che immettono in rete l’energia non autoconsumata.

Con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un altro meccanismo agevolativo, vale a dire la “tariffa incentivante” corrisposta ai produttori di energia da fonte fotovoltaica. Il GSE chiede, quindi, se quest’ultima disciplina fiscale si possa applicare alla tariffa omnicomprensiva.

L’Agenzia spiega che il DM 18 dicembre 2008 prevede che gli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 Kw e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, esclusa quella solare, fino a 1 Mw, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, possono beneficiare (in alternativa ai certificati verdi) di una tariffa fissa omnicomprensiva. Il produttore che beneficia della Tariffa omnicomprensiva - sottolinea l’Agenzia - non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico.

Da un punto di vista fiscale, la tariffa omnicomprensiva, essendo erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola o attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.

Non assume rilevanza ai fini dell’IVA, invece, se è corrisposta ai titolari di impianti eolici o di altro tipo, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, oppure di potenza fino a 20 kw, perché non configura un’attività commerciale svolta abitualmente, ma l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.

L’immissione in rete dell’energia non autoconsumata configura sempre un’attività commerciale quando è effettuata da:
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
• soggetti che svolgono lavoro autonomo.

In questi casi la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Infine, l’Agenzia precisa che la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4% (art. 28 del Dpr 600/1973), in quanto costituisce un corrispettivo e non un contributo.

 

Fonte: EdilPortale


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