
Il 10 Luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 26/6/09 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici" (G.U. n. 158).
Le disposizioni contenute si applicano per le regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione.
PRINCIPALI NOVITA':
Nasce il Tavolo di confronto e coordinamento con la funzione di monitorare, migliorare, coordinare e integrare le attività nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (Art. 5 comma 1)
Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A, punto 4 e 5)
Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6)
Indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) (All. A, punto 7)
Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5)
Autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo (All. A, punto 9)
Classificazione nazionale (legato all’EPilim ovvero alla località e al rapporto S/V) (All. 4)
Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5, 6, 7)
Normativa tecnica di riferimento che sostitutisce l'allegato M del DLgs 192 (All. B)
decreto_26_giugno_linee_guida_certificazione_energetica.pdf
Dlgs 311/06 Modifiche al Dlgs 192/05
Il decreto legislativo n. 311/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio, estende, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare.Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione (attese entro questo mese) , l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.
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Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi espressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 |
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Zona |
Dall'1 gennaio 2006 |
Dall'1 gennaio 2008 |
Dall'1 gennaio 2010 |
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A |
5,5 |
5.0 |
4.6 |
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B |
4.0 |
3.6 |
3.0 |
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C |
3.3 |
3.0 |
2.6 |
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D |
3.1 |
2.8 |
2.4 |
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E |
2.8 |
2.5 |
2.2 |
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F |
2.4 |
2.2 |
2.0 |
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Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U dei vetri espressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 |
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Zona |
Dall'1 gennaio 2006 |
Dall'1 gennaio 2008 |
Dall'1 gennaio 2011 |
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A |
5,0 |
4.5 |
3.7 |
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B |
4.0 |
3.4 |
2.7 |
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C |
3.0 |
2.3 |
2.1 |
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D |
2.6 |
2.1 |
1.9 |
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E |
2.4 |
1.9 |
1.7 |
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F |
2.3 |
1.7 |
1.3 |
Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
| Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/2005 sono sostituiti mentre l’allegato D (relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici) è abrogato. |
I nuovi allegati modificano le prescrizioni tecniche: i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
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