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Certificatori energetici: i requisiti per i professionisti

edilizia1Ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie, forestali e ambientali, geometri, periti industriali, agrari e agrotecnici saranno i “tecnici abilitati” alla certificazione energetica degli edifici. È quanto stabilisce la bozza di Dpr attuativo della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento dei certificatori.

 

Più specificamente, la bozza provvisoria del decreto definisce “tecnico abilitato” un tecnico, sia dipendente pubblico o privato che libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale, abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, che opera nell’ambito delle proprie competenze. 

Senza obbligo di corso

Danno accesso alla qualifica di “tecnico abilitato” alla certificazione energetica le lauree in architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale, chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica, gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza. 

Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi citati (progettazione di edifici e progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi), egli dovrà operare in team con altri tecnici, in modo che il gruppo copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza. 

Con obbligo di corso

Invece, per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali. 

Le reazioni

Contro lo schema di Dpr si è pronunciato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; il presidente del CNPI Giuseppe Jogna ha scritto una lettera aperta al Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, definendo “un grave errore” il decreto in via di approvazione. La categoria dei periti industriali - spiega Jogna – opera in tutti i settori della tecnica ingegneristica, ma il professionista abilitato nell’impiantistica non lo è nell’edilizia e viceversa. 

Quindi, secondo il CNPI, riservare l'abilitazione alla certificazione energetica  ai tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, significherebbe tagliare fuori i periti industriali dall’attività di certificazione energetica degli edifici, riservandola soltanto ad un numero ristretto di professionisti.

Lo schema di Dpr, che segue gli altri due attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 (Dpr 59 2 aprile 2009 recante metodologie di calcolo e i requisiti minimi, e DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida per la certificazione energetica) è ora all’esame del Consiglio di Stato, dovrà poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e, infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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