Le agevolazioni ``prima casa`` non possono comunque spettare al contribuente già proprietario di un`abitazione acquistata con i medesimi benefici, a nulla rilevando il fatto che, per sopravvenute esigenze familiari, la casa già posseduta non risulti più idonea a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia.
Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, in risposta ad un interpello di un contribuente che, risiedendo in un`abitazione acquistata in regime agevolato dal proprio coniuge prima del matrimonio, chiede la possibilità di applicare di nuovo, ed integralmente, le agevolazioni ``prima casa`` per l`acquisto, in comunione con il coniuge, di un`altra abitazione, tenuto conto che le mutate esigenze familiari hanno reso inidonea la casa già posseduta.
A sostegno di tale possibilità, il contribuente richiama l`Ordinanza della Corte di Cassazione n.100 dell`8 gennaio 2010, nella quale è stato riconosciuto il diritto di fruire dei citati benefici fiscali anche al contribuente già proprietario di un altro immobile che, tuttavia, per dimensioni e caratteristiche, non risultava idoneo a soddisfare i bisogni abitativi familiari.
Sul punto, l`Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che, ai sensi della Nota II-bis, all`art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, l`applicabilità delle agevolazioni ``prima casa`` è da ritenersi comunque esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dei benefici risulti già in possesso di un immobile ad uso abitativo nello stesso Comune, o nell`intero territorio nazionale, se acquistato con le medesime agevolazioni.
Si tratta di principi inderogabili, che, avendo natura agevolativa, non sono suscettibili di interpretazioni tali da estenderne la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate dalla normativa.
Inoltre, a parere dell`Agenzia, il richiamo all`Ordinanza della Corte di Cassazione n.100/2010, effettuato dall`istante per legittimare la reiterazione delle agevolazioni, non risulta assolutamente pertinente al caso prospettato, in quanto la stessa pronuncia giurisprudenziale si è occupata di una fattispecie molto particolare, nella quale il contribuente, che intendeva fruire nuovamente dei benefici ``prima casa``, risultava già titolare di un locale assolutamente inadatto a fungere da abitazione, sia per le sue caratteristiche, che per le relative dimensioni (22 mq).
Diversamente, la situazione prospettata nell`interpello (relativa all`esistenza, nell`abitazione, di soli 2 vani per 3 componenti del nucleo familiare) non può ritenersi sufficiente a concretizzare un'ipotesi di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l`inagibilità) dell`immobile all`uso abitativo.
In virtù di tali considerazioni, pertanto, l`Agenzia precisa che, nel caso di specie, non è possibile applicare le agevolazioni ``prima casa`` al complessivo acquisto, da parte di entrambi i coniugi (in comunione legale), della nuova abitazione.
Tuttavia, così come precisato anche nella precedente Circolare n.38/E/2005, viene ribadito che il coniuge che non risulti già proprietario di un'altra abitazione (e semprechè siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis) può richiedere, in sede di acquisto in comunione della nuova casa, l`applicazione del regime agevolato nella misura del 50% (ossia limitatamente alla relativa quota di possesso).
Fonte: Ance