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Acustica in Edilizia. Art. 11 della legge comunitaria 2008

logo_anitSulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio è stata pubblicata la legge comunitaria 2008 n. 88 del 7 luglio 2009 che contiene l’art. 11 che sospende l’applicazione dell’art.3, comma 1, lettera e, della legge n. 447 del 25 ottobre 1995, nei rapporti tra privati e in particolare, come si diceva, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti dopo il 29 luglio 2009.

 

 

  leggecomunitaria2008art-2011.pdf

Guida esplicativa redatta da ANIT

 

Il giorno 14 luglio 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”. La Legge, secondo quanto indicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore mercoledì 29 luglio.
All’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) viene indicata la necessità di riscrivere i Decreti correlati con l’inquinamento acustico e vengono riportate alcune indicazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5-12-1997.


In particolare il comma 5 recita:

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale comma potrà generare confusione nel settore dell’isolamento acustico degli edifici. ANIT quindi propone alcune prime considerazioni per interpretare l’articolo.

1. L’art. 11 NON abroga il DPCM 5-12-1997. Il Decreto resta in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti. In particolare i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali). Il comma 5 infatti considera solo i rapporti tra privati, non tra costruttori e pubblica amministrazione.

2. La legge non è retroattiva. Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, “sorti” dopo l’entrata in vigore della Legge. (Si evidenzia che il termine “sorti” deve essere ragionevolmente riferito ai “rapporti” e non può essere collegato agli “alloggi”).

3. Sembrerebbe che i privati cittadini non possono più intentare cause in Tribunale contro i costruttori che non rispettano i limiti di legge. Di fatto però il costruttore che inizia a realizzare oggi un immobile senza preoccuparsi di rispettare alcun limite rischia molto. Sia per quanto riportato al punto 1, sia perché potrebbe entrare in vigore un “nuovo DPCM” prima della fine dei lavori. In particolare l’art. 11 della Legge Comunitaria richiede di emanare i nuovi Decreti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa.

 

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