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La marcatura CE di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, cancelli e porte industriali, commerciali e da garage Generalità sul percorso normativo e sugli obblighi per i Costruttori Questo documento rappresenta l'ulteriore strumento informativo e di consulenza qualificata che UNCSAAL mette a disposizione delle aziende allo scopo di supportarle fattivamente nell'implementazione delle procedure utili ad apporre la marcatura CE sui propri prodotti. INTRODUZIONE La marcatura CE è una patente indispensabile per il prodotto nell’intera Area Economica Europea (EEA). Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. La marcatura CE definisce un campo d’azione comune fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei. L’apposizione del marchio CE presuppone l’idoneità all’uso previsto dei prodotti da costruzione ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili. Si presumono idonei all’uso i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i sei requisiti essenziali della direttiva europea ad essi applicabile (Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE, nota anche come CPD). Pertanto un prodotto è considerato idoneo all’impiego previsto se soddisfa le caratteristiche essenziali descritte nella specifica norma di prodotto. La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti e facciate continue devono uniformarsi per poter vendere il propri prodotti nell’Unione Europea. La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti1 regolamentati in relazione agli impieghi previsti. Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. La marcatura CE deve essere apposta a tutti i prodotti che soddisfano, principalmente, una delle condizioni seguenti:
- Conformità alle norme nazionali che recepiscono norme europee armonizzate EN, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE); le norme europee armonizzate sono elaborate dal CEN (Comitato di Normazione Europeo).
- Conformità al Benestare Tecnico Europeo (ETA) rilasciati sulla base di linee guida (ETAG) pubblicati dall'EOTA (Organizzazione Europea per Benestare Tecnico).
Tra le norme europee armonizzate rivestono particolare importanza le cosiddette norme di prodotto (product standard) che, per ogni merceologia di prodotto sottoposta a marcatura CE, sono da considerarsi norme "quadro". Le norme di prodotto hanno lo scopo di definire: - le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti indipendentemente dai materiali impiegati;
- le modalità e la sequenza dei test di prova che devono essere eseguiti da parte del produttore o da chi per esso [cfr. § 2.1];
- le modalità di controllo della produzione (factory production control);
- di indicare i sistemi di attestazione della conformità applicabili in funzione delle decisioni prese dalla Comunità Europea;
- le modalità di marcatura CE e di etichettatura del prodotto.
Il compito di elaborare le norme europee armonizzate oppure le linee guida (ETAG) per il rilascio degli ETA (Benestare Tecnico Europeo) è delegato dalla Commissione Europea al CEN o all’EOTA a seconda dei prodotti di cui trattasi. La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie ma non quelle volontarie purchè non in contrasto e/o in sovrapposizione con il marchio CE. Nessun requisito aggiuntivo può essere imposto a livello di norme tecniche e/o disposizioni legislative cogenti nazionali e/o regionali in materia di edilizia. Eventuali normative nazionali, in contrasto con le norme europee o basate su norme nazionali, devono essere obbligatoriamente modificate. Un altro riferimento documentale molto importante per la marcatura CE è rappresentato dalla Guidance Paper M Conformity assessment under the Construction Products Directive - Initial Type-testing and Factory Production Control, documento tecnico il cui scopo è quello di svolgere una funzione di guida ed indirizzo nelle procedure di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione alla direttiva 89/106. La marcatura CE prevede un processo temporale costituito da alcune tappe necessarie per l’entrata in vigore dei documenti normativi. Per i prodotti per cui la marcatura CE attesta la conformità a norme europee armonizzate (ambito CEN), dopo il voto formale e la pubblicazione della norma di prodotto di riferimento, inizia un periodo di coesistenza, di uno o due anni, durante il quale l’apposizione della marcatura CE è facoltativa e possono coesistere sul mercato prodotti con e senza marcatura CE. Scaduto il periodo di coesistenza, la marcatura CE diventa obbligatoria, cioè solo prodotti con marcatura CE potranno essere immessi legalmente sul mercato. Per i prodotti per cui la marcatura CE attesta la conformità ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA - ambito EOTA), il periodo di coesistenza dura due anni. Per completezza, si segnala che per avviare la procedura di ottenimento del benestare tecnico (ETA) è necessario rivolgersi all'ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE (Via Lombardia, 49 - 20098 - San Giuliano Milanese MI - tel 0298061) che è l'ente italiano di approvazione (Approval Body) preposto al rilascio di questo tipo di certificazione, oppure presso altri Approval Bodies europei. Il Prospetto A1 (cfr. appendice A) indica per le principali merceologie di prodotti serramentistici il documento tecnico di riferimento (norma di prodotto EN pubblicata dal CEN oppure guida ETAG pubblicata dall'EOTA) a cui gli specifici prodotti dovranno essere conformi e la data di inizio del periodo di obbligatorietà per l'apposizione della marcatura CE. Scarica il pdf
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